Il Giudice,
VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, da Malandra Maria Luisa (c.f.:MLNMLS65E44F704A) depositata il 25.11.2020 e integrata il 5.12.2020;
VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi, dott. Massimo Albino Zucchi;
ritenuto che la domanda di liquidazione dell’istante soddisfi i requisiti di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che:
-l’istante si trova in una situazione di sovraindebitamento ossia “in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” come emerge dal confronto tra l’entità stimata dell’attivo immobiliare (€387.500) e i debiti scaduti e rimasti inadempiuti (€1.116.096,00);
-l’istante non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
-l’istante non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;
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-l’istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
ritenuto inoltre che “l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non costituisca più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l’abrogazione implicita dell’art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. l), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176;
considerato in particolare che quest’ultima disposizione ha sostituito l'articolo 14-decies della l. 3/2012 il cui comma 2 ora prevede che: “Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”;
considerato che la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente la legittimazione del liquidatore ad esercitare ex novo o a proseguire l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.;
ritenuto che tale nuova facoltà del liquidatore (e in particolare la facoltà di proseguire l’azione revocatoria già iniziata prima dell’apertura del procedimento di liquidazione) presuppone implicitamente l’irrilevanza, ai fini dell’accesso alla procedura, degli “atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori”;
considerato che in base all’art. 4-ter, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, citato la suddetta disciplina delle azioni del liquidatore si applica “anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", avvenuta con il d.l. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020;
considerato quindi che i liquidatori dovranno nel caso in esame valutare l’opportunità di domandare la revoca degli atti compiuti dal debitore in relazione ai quali sussistano eventualmente i presupposti;
visto l’art. 14-quinquies della L. 3/2012;
DICHIARA
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aperta la liquidazione del patrimonio della sig.ra Malandra Maria Luisa;
NOMINA
liquidatori dei beni del debitore il dott. Massimo Albino Zucchi e l’avv. Jessica Corti;
DISPONE
che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
DISPONE
a carico dei Liquidatori la comunicazione del presente decreto, della domanda di liquidazione e della relazione particolareggiata ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione dei medesimi documenti su uno dei siti di cui all’art. 490, comma 2, c.p.c.;
ORDINA
la trascrizione del presente decreto a cura dei Liquidatori nei registri immobiliari;
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione ai Liquidatori, ad eccezione della casa di abitazione;
FISSA
nella misura di 1.300,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, gli emolumenti che possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.
DISPONE
che entro il 31 dicembre di ogni anno i liquidatori depositino in cancelleria una relazione sull’attività svolta, con indicazione dell’attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso.
visto l’art. 742 c.p.c.
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SEZIONE I CIVILE
Pagina nr. 4
Si comunichi alla ricorrente e ai liquidatori dott. Massimo Albino Zucchi e avv. Jessica Corti.
Lecco, 16/1/2021
Il Giudice
dott. Edmondo Tota
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